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Attestazione di Prestazione Energetica: cosa cambia da giugno 2020

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L’attestazione di prestazione energetica è un documento che certifica le caratteristiche energetiche di un immobile, attraverso l’utilizzo di specifici parametri, collocando l’immobile in una scala di valori che va da un massimo pari ad A++ (classe A4) a un minimo pari a G.

Per produrre la certificazione di prestazione energetica, il tecnico abilitato, effettua una diagnosi energetica dell’edificio, valutando le sue caratteristiche costruttive ed i suoi impianti di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

Con il decreto legislativo 48/2020 del 10 giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 dell’11 giugno e già in vigore, vengono introdotte una serie di importanti novità in materia di efficienza e energetica, in particolare nell’articolo 9 si specificano le nuove indicazioni relative agli attestati di prestazione energetica (APE).

Cosa cambia nell’attestato di prestazione energetica da giugno 2020

Con il nuovo D.Lgs. n. 48/2020 oltre all’obbligo di indicare anche il sopralluogo, l’APE deve specificare i seguenti contenuti:

  • prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • emissioni di anidride carbonica;
  • energia esportata;
  • raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  • informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  • data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.
  • Inoltre l’articolo 9 indica anche nuovi obblighi e sanzioni:

  • nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e per i nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all’immobile, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica.
  • in caso di omessa dichiarazione o documento allegato, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000
  • il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque (45) giorni;
  • l’Agenzia delle entrate individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 689/1981 e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione.
  • Il professionista che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  • Quando è obbligatoria l’attestazione di prestazione energetica

    L’APE è obbligatorio nei seguenti casi:

  • edifici di nuova costruzione, nel caso di nuovi edifici l’APE è a cura del costruttore;
  • edifici sottoposti a ristrutturazione;
  • edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  • ampliamento di edifici esistenti con creazione di nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi;
  • compravendita immobiliare;
  • trasferimento a titolo gratuito (donazioni);
  • annunci immobiliari di vendita
  • Per una garanzia sulla regolarità della documentazione nella compravendita di immobili è importante affidarsi a consulenti immobiliari aggiornati e competenti. Gli immobili gestiti dalla nostra agenzia e presenti nei nostri annunci di vendita, rispettano tutte le indicazioni fornite dalla normativa vigente.