L’Agenzia delle Entrate con la risposta 76/2021 cerca di chiarire come funziona il meccanismo della cessione del credito corrispondente alle detrazioni fiscali relativo alla procedura di adesione al Superbonus.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell’agenzia arrivano in merito ad uno specifico caso relativo ad un intervento di efficientamento energetico in un condominio.
Il fornitore dei materiali utilizzati per l’intervento può ricevere il credito di imposta previsto per l’Ecobonus direttamente dall’impresa di costruzione che a sua volta lo ha ricevuto dal condominio in cui sono stati effettuati i lavori.
Impresa e fornitori: cessione del credito
Il caso in questione riguarda un fornitore all’ingrosso di materiale per l’isolamento termico. I materiali sono stati utilizzati per un intervento di riqualificazione energetica in un condominio nel 2018.
Il condominio, come previsto dalla Legge di Bilancio e dalla procedura per l’Ecobonus, ha saldato parte delle fatture dell’impresa con il credito di imposta.
L’impresa, a sua volta, ha utilizzato in compensazione la prima rata del credito d’imposta e ha optato per la cessione del credito residuo alla società dalla quale aveva acquistato i materiali.
Il credito avrebbe coperto la fornitura e l’eccesso sarebbe stato restituito tramite un corrispettivo in denaro.
A questo punto il fornitore dei materiali si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse ricevere tutto il credito di imposta, anche se superiore al debito dell’impresa nei confronti del fornitore.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario può cedere, totalmente o parzialmente, il credito acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile.
Oltre alla cessione originaria, ne è consentita solo un’altra.
Tra i diversi soggetti cui può essere ceduto il credito, l’Agenzia ha citato a titolo d’esempio:
L’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che l’impresa che ha realizzato i lavori può cedere tutto il credito al fornitore dei materiali. Quest’ultimo però può sfruttare le rate residue solo in compensazione.
La differenza tra valore del credito e costo di acquisto del materiale, in questo caso, concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è acquisito.