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Comprare casa: nullo il preliminare d’acquisto senza il prezzo

Con la sentenza 17932/2020 la Corte di Cassazione ha sottolineato che il contratto preliminare di vendita di un immobile può essere annullato nel momento in cui non riporta il prezzo d’acquisto.
Non sempre però l’acquirente ha diritto alla restituzione dei soldi versati come acconto della vendita della casa.

La sentenza

La sentenza della Cassazione sancisce la conclusione della diatriba tra l’acquirente di una casa da costruire e l’impresa costruttrice.
Dopo la stipula del preliminare di vendita l’acquirente aveva versato 20.000 euro a titolo di acconto.

Dopo il contratto preliminare di vendita, gli acquirenti si erano rivolti al Tribunale ordinario chiedendo di dichiarare la nullità del contratto perché la società non aveva prestato la dovuta fideiussione ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. 122/2005 o di pronunciare la risoluzione per inadempimento, con diritto alla restituzione delle somme corrisposte.

L’impresa a sua volta aveva richiesto all’acquirente altri 22.000 euro come saldo del corrispettivo per la progettazione ed esecuzione di lavori commissionati a terzi.

A questo punto della vicenda il Tribunale ordinario aveva, in un primo momento, dichiarato la nullità del contratto e la restituzione delle somme versate a titolo di acconto.

In fase di appello invece la Corte Costituzionale ha ritenuto che il contratto non si fosse perfezionato per iscritto, ma ha respinto la domanda di restituzione delle somme versate.

La Cassazione, cui l’acquirente ha fatto appello per ottenere la restituzione dell’acconto versato, ha sostenuto la nullità del contratto preliminare perché privo di uno degli elementi essenziali: il prezzo di vendita dell’immobile.

Una svista costata molto cara all’acquirente che aveva infatti stipulato con l’impresa due atti separati: il primo era stato sottoscritto dalle parti, ma non indicava il prezzo, il secondo indicava il prezzo, ma non era stato sottoscritto.

Perché l’acconto per la vendita della casa non è stato restituito?

La Cassazione ha respinto la richiesta dell’acquirente di ottenere la restituzione dell’acconto con la seguente motivazione: la fattura rilasciata dall’impresa con causale, “primo acconto per la vendita dell’appartamento”, non dimostrava la presenza di un contratto scritto. Per richiedere la restituzione della somma versata, l’acquirente avrebbe dovuto dimostrare di avere un contratto stipulato correttamente e con il prezzo indicato.

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