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Immobile senza agibilità può essere messo in vendita

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Secondo lo Studio n. 83-2018/P del 26 giugno 2020 redatto dal Consiglio Nazionale del Notariato, dedicato a “la nuova agibilità e la modulazione delle clausole contrattuali” è possibile mettere in vendita un immobile senza agibilità, ma a particolari condizioni.

Semplificazione per il settore della compravendita immobiliare

Dal 2009 al 2016 in Italia si sono registrate 133 riforme, di cui 77 sul Testo Unico per l’edilizia.
Una quantità di leggi che coinvolge costruttori, professionisti del settore, agenzie immobiliari, parti della compravendita immobiliare.
Il tema dell’agibilità degli immobili, fino a questo momento, ha sempre determinato l’impossibilità giuridica ed economica di mettere in vendita l’immobile stesso qualora sia privo di agibilità.

Una possibile soluzione per la vendita di un immobile senza agibilità

La mancanza di agibilità intesa come l’assenza del documento e non quella delle effettive condizioni di utilizzo porta all’impossibilità di portare a termine la compravendita dell’immobile.

Secondo lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato sarebbe possibile superare l’impossibilità di vendere un immobile senza agibilità includendo nel rogito delle chiare clausole.

Nella fase di compravendita se l’immobile è privo del documento di agibilità il rogito può essere comunque stipulato, ma il contratto è a rischio, perché si vende qualcosa che non può essere utilizzato per lo scopo cui è destinato.

Ci sarebbero dunque i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente risarcimento del danno.

Per la compravendita di un immobile senza agibilità le clausole assumono dunque un’importanza fondamentale per mettere al corrente l’acquirente del rischio.

Il ruolo del notaio in questi casi è di garante della formalità degli atti. Non può rifiutarsi di stipulare un atto su un immobile senza agibilità, ma deve informare le parti sui rischi.

La rinuncia alla documentazione amministrativa relativa all’agibilità da parte dell’acquirente, deve emergere da regole chiare e definite contrattualmente.

Il notaio non ha obblighi di verifica in concreto dell’agibilità, essendo il suo compito limitato al ricevimento della dichiarazione da parte del venditore, ma deve comunque garantire l’informazione delle parti e la correttezza degli atti amministrativi.